Accesso del lavoratore ai propri dati personali

Il Garante ha irrogato una sanzione di 10mila euro ad un’azienda di servizi di pubblica utilità che non aveva consentito al lavoratore il completo accesso ai propri dati personali. Il lavoratore aveva avanzato tale richiesta a seguito del ricevimento di una contestazione disciplinare nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad attività extra lavorative, cui era seguito il licenziamento.

Il Garante ha affermato che è dovere del titolare del trattamento fornire l’accesso ai dati personali dell’interessato in forma completa e aggiornata. 

Conseguentemente, l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), conformemente agli artt. 12 e 15 del Regolamento. Informazioni che, in ipotesi, avrebbero anche potuto essere utili per l’esercizio del diritto di difesa.


Potete leggere il l provvedimento, contenuto nella newsletter di settembre del Garante, cliccando sul seguente link:  https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9927300 



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