Oscuramento dei dati nelle sentenze

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha precisato gli elementi costitutivi il diritto di anonimizzazione.
La Consulta ha affermato l’insussistenza dell’elemento oggettivo dell’istanza presentata da un’impresa coinvolta nella controversia, in quanto l’art.9 del GDPR classifica come “categorie particolari di dati” solo i dati personali delle persone fisiche e non quelli di società o di altre persone giuridiche.

È, dunque, legittimato a presentare l’istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, in qualità di “interessato” solamente “la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi legittimi, da intendersi come motivi opportuni”.

La Corte, a tal proposito, richiama la precedente sentenza n. 16807/2020, nella quale veniva chiarita l’interpretazione dell’espressione usata dal legislatore “motivi illegittimi”, questi devono ritenersi un sinonimo di “motivi opportuni” e, quindi, rimessi al prudente e equilibrato bilanciamento d’interessi che fa capo al giudice stesso.

Per un ulteriore approfondimento, è possibile consultare il testo integrale dell’ordinanza cliccando sul seguente link: https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2023/08/25/25173.pdf

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